Solare Termico/Obblighi di Legge

Obblighi di legge riguardanti gli impianti solari termici

Il Decreto Legislativo numero 28 del 3 Marzo 2011 attua la direttiva europea 2009/28/CE, che promuove l'uso dell'Energia Rinnovabile attraverso una serie di obbiettivi da raggiungere entro il 2020. Questo Decreto giunge al termine di una sequela di direttive europee e relativi provvedimenti legislativi nazionali e fissa finalmente degli obblighi e dei vincoli alla realizzazione degli impianti termici ed elettrici degli edifici di nuova costruzione o di consistente ristrutturazione: gli edifici interessati sono quelli la cui richiesta di titolo autorizzativo (concessione edilizia o DIA/SCIA) sia stata eseguita dopo il 30 Maggio 2012.

Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al soddisfacimento di alcuni requisiti per gli impianti termici ed elettrici, in particolare questi devono essere alimentati anche da fonti di Energia Rinnovabili.

Gli Impianti Termici devono essere progettati e realizzati in modo da sfruttare fonti di Energia Rinnovabile: la quantità di Energia Rinnovabile utilizzata deve coprire i fabbisogni energetici calcolati dell'edificio nella misura di:

L'eventuale impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra deve essere evidenziata da progettista dell'edificio e compensata riducendo il fabbisogno energetico dell'edificio al di sotto del valore massimo di Legge.

Esempio

Abitazione singola isolata, di superficie in pianta 100m2 su 2 piani più seminterrato, superficie totale abitativa di circa 250m2, situata in provincia di Massa-Carrara con orientamento parallelo alla costa, cioè Sud-Ovest. La copertura ha un'inclinazione di circa 15o sull'orizzontale. L'edificio è costruito con semplici accorgimenti per il risparmio energetico e con tecniche abbastanza recenti, ma il suo fabbisogno energetico è ancora elevato e potrebbe essere ridotto adottando tecniche migliori.

Il fabbisogno energetico è calcolabile come pari circa a:

Nel caso il titolo autorizzativo sia richiesto entro la fine dell'anno 2013, la produzione minima di energia termica da fonti rinnovabili, RRINTmin, dovrà quindi:

  1. essere complessivamente pari al 20% di ERISC+ERAFF+EACS,
    cioè:
    ERINTmin=0.2*(25000+2500+4500)=0.2*32000=
    =6400kWh/anno
  2. e coprire il 50% di EACS, cioè:
    ERINacs=0.5*4500=2250kWh/anno

In definitiva si dovranno produrre da fonti rinnovabili 6400kWh/anno e 2250 di questi dovranno essere utilizzati per scaldare l'acqua sanitaria.

Soluzioni possibili
  1. Un impianto solare termico dedicato solo alla produzione di acqua calda sanitaria che copra almeno il 50% del relativo fabbisogno energetico ed un impianto di riscaldamento basato su una pompa di calore elettrica: in questo caso la produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico, anch'esso obbligatorio, verrebbe in parte utilizzata dal sistema di riscaldamento andando a ridurre ulteriormente i costi di esercizio degli impianti tecnici domestici. Complessivamente la copertura da energia rinnovabile sarebbe pari al 100% in quanto la pompa di calore è ritenuta fonte rinnovabile[1].
  2. Un impianto solare termico in grado di produrre acqua calda sanitaria e accoppiato ad un impianto di riscaldamento che non usa fonti rinnovabili, ad esempio gas metano. In questo caso il dimensionamento del sistema di collettori solari termici dovrà essere ben più generoso rispetto alla soluzione 1 e l'impianto di riscaldamento dovrà essere dotato di componenti aggiuntivi.

Ulteriori dettagli consultando il testo del Decreto Legislativo numero 28 del 3 Marzo 2011 in particolare Articolo 11 ed Allegato 3.



[1] La pompa di calore trasferisce energia da una sorgente a temperatura "bassa" ad una a temperatura "alta", nel caso in esame dall'ambiente esterno all'edificio all'edificio: l'ambiente esterno è considerato come fonte di energia rinnovabile, e quindi anche il sistema di riscaldamento a pompa di calore acquisisce tale caratteristica.⇑Torna⇑



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