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Solare Termico/Obblighi di Legge
Il Decreto Legislativo numero 28 del 3 Marzo 2011 attua la direttiva europea 2009/28/CE, che promuove l'uso dell'Energia Rinnovabile attraverso una serie di obbiettivi da raggiungere entro il 2020. Questo Decreto giunge al termine di una sequela di direttive europee e relativi provvedimenti legislativi nazionali e fissa finalmente degli obblighi e dei vincoli alla realizzazione degli impianti termici ed elettrici degli edifici di nuova costruzione o di consistente ristrutturazione: gli edifici interessati sono quelli la cui richiesta di titolo autorizzativo (concessione edilizia o DIA/SCIA) sia stata eseguita dopo il 30 Maggio 2012.
Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al soddisfacimento di alcuni requisiti per gli impianti termici ed elettrici, in particolare questi devono essere alimentati anche da fonti di Energia Rinnovabili.
Gli Impianti Termici devono essere progettati e realizzati in modo da sfruttare fonti di Energia Rinnovabile: la quantità di Energia Rinnovabile utilizzata deve coprire i fabbisogni energetici calcolati dell'edificio nella misura di:
L'eventuale impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra deve essere evidenziata da progettista dell'edificio e compensata riducendo il fabbisogno energetico dell'edificio al di sotto del valore massimo di Legge.
Abitazione singola isolata, di superficie in pianta 100m2 su 2 piani più seminterrato, superficie totale abitativa di circa 250m2, situata in provincia di Massa-Carrara con orientamento parallelo alla costa, cioè Sud-Ovest. La copertura ha un'inclinazione di circa 15o sull'orizzontale. L'edificio è costruito con semplici accorgimenti per il risparmio energetico e con tecniche abbastanza recenti, ma il suo fabbisogno energetico è ancora elevato e potrebbe essere ridotto adottando tecniche migliori.
Il fabbisogno energetico è calcolabile come pari circa a:
Nel caso il titolo autorizzativo sia richiesto entro la fine dell'anno 2013, la produzione minima di energia termica da fonti rinnovabili, RRINTmin, dovrà quindi:
In definitiva si dovranno produrre da fonti rinnovabili 6400kWh/anno e 2250 di questi dovranno essere utilizzati per scaldare l'acqua sanitaria.
Ulteriori dettagli consultando il testo del Decreto Legislativo numero 28 del 3 Marzo 2011 in particolare Articolo 11 ed Allegato 3.
[1] La pompa di calore trasferisce energia da una sorgente a temperatura "bassa" ad una a temperatura "alta", nel caso in esame dall'ambiente esterno all'edificio all'edificio: l'ambiente esterno è considerato come fonte di energia rinnovabile, e quindi anche il sistema di riscaldamento a pompa di calore acquisisce tale caratteristica.⇑Torna⇑
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